Disciplina delle attività culturali, disegno di legge 20 giugno 2005 n. 118 – Osservazioni

 

Audizione in Quinta Commissione Permanente (venerdì 9 marzo 2007)

Premessa Con la legge provinciale 30 luglio 1987 n. 12 la Provincia Autonoma di Trento aveva definito la normativa per la Programmazione e lo sviluppo delle attività culturali nel Trentino. Questa legge fissava non solo le finalità degli interventi e degli strumenti della programmazione provinciale delle attività culturali, ma disciplinava anche le finalità e i requisiti delle istituzioni culturali locali (biblioteche e musei).

Regolamentava, inoltre, le misure d’intervento a sostegno delle attività culturali comunali e comprensoriali, e di quelle promosse e organizzate da associazioni o da altri enti privati. Con il disegno di legge 20 giugno 2005, n. 118, invece, la Provincia si limita a disciplinare le proprie attività culturali, “nonché quelle di rilievo provinciale anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia”, come chiarisce l’emendamento all’articolo 1 presentato dall’assessore Cogo il 14 febbraio scorso. E’ forse eccessivo, quindi, parlare – come si legge nella relazione illustrativa – di legge quadro in materia di attività culturali, in quanto il provvedimento in discussione riordinerà solo gli strumenti legislativi del settore culturale “della Provincia” e non dell’intero sistema culturale trentino. Di conseguenza anche il titolo del disegno di legge andrebbe modificato con l’aggiunta “della Provincia”.

Appare dunque discutibile la proposta di totale abrogazione della L.P. 12/1987, fissata dall’articolo 29, comma 1, lettera a del ddl 118, che rischia di creare un vuoto normativo in merito alle problematiche non affrontate da questo disegno di legge. Chi stabilirà, ad esempio, le linee guida delle politiche culturali di interesse locale? Chi definirà il sistema di qualificazione dei soggetti culturali locali? Chi deciderà i requisiti minimi di preparazione (titoli, curriculum) delle figure professionali chiamate ad operare nei musei civici o nelle biblioteche comunali? I singoli comuni, il Consiglio delle Autonomie, o chi altri? Si ricorda in proposito che lo Statuto Speciale per il Trentino – Alto Adige attribuisce alla Provincia – e non ad altri enti – potestà normativa esclusiva nel settore dei beni e delle attività culturali (art. 8). Premesso ciò si chiede il mantenimento di quella parte di L.P. 12/1987 non modificata dal disegno di legge n. 118, in attesa che un nuovo provvedimento normativo – urgente e necessario – venga predisposto, discusso ed approvato. Per quanto riguarda l’impianto della legge non ci pare accettabile – con la giustificazione della semplificazione normativa – l’ampio rinvio a regolamenti e a delibere della Giunta provinciale, non per la “definizione degli interventi finanziari specifici, degli aspetti attuativi, procedurali e di dettaglio” (relazione illustrativa), ma, per la definizione di “molti aspetti importanti e cruciali per quantificare gli effetti finali del provvedimento”, come correttamente evidenzia la relazione tecnica sulla copertura finanziaria e amministrativa, che accompagna il testo del disegno di legge.

Di fatto i principi fondamentali e le linee guida della legge, ma anche i requisiti, i compiti, gli standard di qualità, i modelli organizzativi delle istituzioni culturali saranno stabiliti dalla Giunta provinciale e non dal Consiglio Provinciale! Non è stata condivisa, infine, la scelta di aver estrapolato l’istituzione della fondazione “Museo storico del Trentino” da questo disegno di legge. Tale decisione ha portato alla costituzione di questa nuova fondazione – con la legge finanziaria del 2007 – senza un preventivo confronto con tutti coloro che in Trentino si occupano di ricerca storica e con coloro che avevano espresso riserve e perplessità, anche di tipo giuridico, sul trasferimento del patrimonio, dell’attività e forse anche del personale da un’associazione culturale onlus denominata “Museo storico in Trento” ad una fondazione promossa dalla Provincia.

Esame dell’articolato
• All’articolo 5, comma 2 va chiarito quali siano i “soggetti estranei all’amministrazione provinciale”.

• All’articolo 7 tra i soggetti sono da inserire le Associazioni culturali

• All’articolo 8, comma 3 dopo le parole “operatori culturali” vanno aggiunte le parole “e le Associazioni culturali”.

• Il comma 2 dell’articolo 9 elenca una serie di attività e di servizi culturali che i comuni potrebbero gestire in forma associata. Si propone di aggiungere – lettera h – le attività di “Archivio storico di valle” e i servizi ad esso connesso. Per fare questo è necessario prevedere l’istituzione dell’Archivio storico di valle, inteso come nuovo servizio culturale e come spazio – adeguato, sicuro e visitabile – di raccolta della documentazione storica – ordinata ed inventariata – non solo degli enti pubblici (comuni, comprensori) di un preciso ambito territoriale (comunità di valle) – come già prevede il comma 2 dell’articolo 24 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) – ma anche della documentazione conservata in archivi di istituti scolastici, bancari, di aziende turistiche (ex APT di valle), di associazioni professionali, culturali e di volontariato, di imprese o di altri soggetti ed enti privati (enti ecclesiastici) operanti in un determinati territorio, ovviamente d’intesa con i soggetti detentori o proprietari. L’istituzione dell’archivio storico di valle porterebbe ad una migliore tutela e conservazione della documentazione archivistica, una più attenta ed economica gestione, ma soprattutto ne garantirebbe una maggiore fruizione da parte di ricercatori, studenti, o di semplici cittadini. La costituzione in ogni “comunità di valle” del Trentino di un Archivio storico di tale natura porterebbe, infine, alla creazione di alcuni posti di lavoro altamente qualificati, consentendo la permanenza nelle valli di alcune professionalità altrimenti destinate a “migrare” altrove.

• All’articolo 10, comma 1, lettera a si propone di inserire dopo la definizione “patrimonio storico, artistico e ambientale” le parole “architettonico ed archivistico”, mentre dopo la lettera b dello stesso comma dopo le parole “operatori culturali” vanno aggiunte le parole “e da associazioni culturali”.

• L’articolo 14, comma 2, stabilisce che la Provincia possa concedere contributi solo ad associazioni di volontariato culturali aderenti a federazioni di associazioni. Tale impostazione esclude importanti associazioni di volontariato culturale, finora non ritenute di rilievo provinciale, secondo noi in maniera ingiustificata. La nostra stessa associazione, che fa parte di una associazione nazionale, che opera dal 1963 per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale del Trentino, che gestisce una piccola biblioteca specialistica e un Centro di Documentazione Ambientale intitolato ad “Alberto Agostini” non è ritenuta di rilievo provinciale, con tutto ciò che ne consegue.

• L’emendamento all’articolo 14, comma 4, presentato dall’assessore Cogo affida all’assessore competente il compito di promuovere “forme di confronto” solamente con i rappresentanti delle federazioni di volontariato culturale di rilievo provinciale e senza stabilire ogni quanto tempo. Si propone di prevedere una consultazione semestrale con questi rappresentanti, ma anche di individuare forme e modalità appropriate per consultare almeno una volta all’anno le altre associazioni culturali operanti nel Trentino.

• L’articolo 16 stabilisce di delegare ad un regolamento la definizione del sistema di qualificazione dei soggetti culturali, mentre nella L.P. 12/1987 i requisiti delle istituzioni culturali (biblioteche e musei in primis) che intendevano beneficiare dei contributi provinciali erano fissati dalla legge (articolo 15). Al riguardo riteniamo prioritario inserire in legge i principi, i criteri, gli standard di qualità con cui qualificare le associazioni e le istituzioni culturali provinciali e non demandare al futuro regolamento elaborato dalla Giunta provinciale.

• Questo disegno di legge dedica alle biblioteche due soli articoli: il 17 relativo al sistema bibliotecario trentino e il 18 inerente il “Catalogo bibliografico trentino”, quest’ultimo ripreso dalla legge istitutiva del 1981 (L.P. 18 agosto 1981, n. 16). Poche righe per disciplinare un complesso, articolato e delicato sistema culturale distribuito sul territorio e in cui operano centinaia di operatori. Non una parola sulla formazione del personale addetto alle biblioteche, sull’aggiornamento degli operatori, sulla collaborazione con le associazioni professionali. Al comma 4 dell’articolo 17 si accenna alla convocazione periodica della “conferenza dei responsabili delle biblioteche”, ma da nessuna parte si dice chi la istituisce, chi ne determina le modalità di funzionamento, ogni quanto viene convocata, ecc… La legge si limita a fotografare la situazione attuale, senza affrontare le questioni aperte. Ne citiamo una per tutte. Secondo questo disegno di legge solo le “biblioteche pubbliche e private, qualificate dalla Provincia” – non si sa ancora secondo quali requisiti – e “aderenti al catalogo bibliografico trentino” costituiscono il sistema bibliotecario trentino. Il ddl 118 non si pone, quindi, il problema di far emergere quel prezioso patrimonio librario spesso non conosciuto, poco visibile e raramente utilizzato dal pubblico, di proprietà di enti privati o di associazioni di volontariato culturale, sociale o ambientale. Queste raccolte librarie, spesso di carattere specialistico, escluse dal catalogo bibliografico trentino, risultano di fatto “invisibili”. E’il caso, direi clamoroso, della biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole, ospitata alla Torraccia di Terzolas. Istituita nel 1990 conta un patrimonio librario di circa 4000 volumi – non solo di carattere locale –, 160 tesi di laurea, oltre all’importante fondo di manoscritti – di rilievo provinciale – dello storico solandro Giovanni Ciccolini (1876-1949). Per questo disegno di legge è come se non esistessero. Visto il ruolo strategico e l’importanza del sistema bibliotecario del Trentino riteniamo sia necessaria una legge apposita che ne disciplini l’organizzazione, la gestione, le finalità, gli standard qualitativi, la selezione degli operatori, ecc…. Per questo chiediamo di stralciare da questo ddl i due articoli sopra citati, rinviando ad un nuovo provvedimento ad hoc e lasciando nel frattempo in vigore l’intero Titolo III della L.P. 12/1987, e gli altri articoli (9, 15 e 18 in particolare) relativi alle biblioteche. Per definire una nuova disciplina in materia di biblioteche consigliamo di prendere a modello la recente legge regionale del Friuli Venezia Giulia (n. 25 del 1 dicembre 2006), predisposta in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e non scritta unicamente da consulenti economici e legali!

• Con il comma 3 dell’articolo 23 il disegno di legge impegna la Provincia a promuovere e favorire “l’integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino”. Nessun articolo del disegno di legge prevede invece forme precise di coordinamento tra i vari sistemi culturali trentini (Musei, biblioteche, archivi, Soprintendenze, Ecomusei), lasciando dunque al caso o alla buona volontà dei singoli responsabili di questi servizi la possibilità di trovare forme di collaborazione per migliorare la loro attività e la loro offerta culturale. Un “organismo” per un coordinamento generale dei vari servizi culturali trentini andrebbe istituito.

• Per quanto riguarda l’attività del Museo Castello del Buonconsiglio, disciplinata dal comma 2, lettera d, dell’articolo 2, andrebbe riformulata la parte relativa alla valorizzazione delle testimonianze culturali “correlate in ambito storico o territoriale” ai “beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale”. Il Museo, presente sul territorio provinciale con quattro sedi prestigiose (Buonconsiglio, Stenico, Beseno e Thun), profondamente radicate nella storia e nell’ambiente trentino, dovrebbe studiare e valorizzare, a fini anche della divulgazione e della promozione culturale intesa in senso ampio, non solo il patrimonio storico e culturale degli ambiti geografici in cui si trovano i castelli, ma anche quello presente su tutto il territorio provinciale, per i periodi storici di propria competenza, dall’Alto Medioevo fino al principio del secolo XIX. Al Museo va garantita, inoltre, l’autonomia decisionale e finanziaria in merito all’incremento delle proprie collezioni d’arte.

• Il comma 3 dell’articolo 24 affida al Museo Castello del Buonconsiglio anche i “compiti e le attività concernenti l’organizzazione e l’esposizione dei beni archeologici”. Come s’inquadra questo provvedimento con l’istituzione del museo archeologico trentino “nell’ambito della soprintendenza per i beni archeologici, quale struttura a livello d’ufficio”, prevista dall’articolo 3 della L.P. 17 febbraio 2003, n.1? Non c’è il rischio di sovrapposizione di competenze tra Museo e Soprintendenza?

• Il comma 2 dell’articolo 25 prevede la possibilità di affidare a “soggetti terzi” i “servizi di funzionamento e la gestione ordinaria” dei Musei della Provincia. Va chiarito che cosa s’intende con “gestione ordinaria”. Risulta fondamentale, relativamente al coinvolgimento dei privati, stabilire i compiti e i settori d’intervento. L’attività di catalogazione, la didattica, l’organizzazione di iniziative per promuovere la conoscenza dei beni culturali, vanno curate direttamente dalle istituzioni museali, salvo la possibilità di avvalersi di collaborazioni esterne per specifici progetti.

Trento, 9 marzo 2007

La Direzione della sezione trentina di Italia Nostra onlus

 
 Aggiornato il 8 giugno 2007