
Sul tema del fotovoltaico a terra e sulle più recenti proposte di impianti da realizzare al di sopra delle coltivazioni agricole, individuati con l’appellativo di agrivoltaico, Italia Nostra è intervenuta spesso, rilevando come la lodevole spinta verso sistemi di produzione di energia alternativa non può cadere in azioni deturpanti il territorio e il paesaggio.
Ma un’altra volta urge focalizzare alcuni concetti, per contrastare atteggiamenti ridondanti di chi vede e persegue solo i propri interessi, anche a discapito di un prezioso bene comune.
Ci riferiamo alle dichiarazioni degli avvocati dell’azienda agricola Poda che, di fronte ai pareri negativi del Comune di Caldonazzo, del Consorzio Centrale, del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT e alla determina di diniego dell’APRIE (Azienda provinciale per le risorse idriche ed energetiche della PAT) in merito alla domanda di realizzazione di un campo agrivoltaico di 6,6 ettari (più di 5000 pannelli montati su strutture metalliche di 4 metri circa di altezza per una potenza di 3,6 MW), sostengono la perfetta congruità con tutte le norme vigenti.
Negli articoli pubblicati recentemente dai quotidiani locali mai viene nominata la parola PAESAGGIO e tanto meno si fa riferimento al concetto relativo alla TUTELA DEL PAESAGGIO, se non nel citare il Servizio provinciale preposto al rilascio del titolo autorizzativo. E sì che a tale disciplina la giurisdizione italiana ha dedicato fior fiore di studi e di norme fin dal 1922 con la promulgazione della cosiddetta Legge Croce sul regime di TUTELA PER LE BELLEZZE NATURALI e per gli immobili di particolare interesse storico, poi con la legge 1497/1939 sulla TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE, poi con la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA dove la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione entrano tra i principi fondamentali dello Stato sotto l’art. 9, oltre che con la successiva Legge Galasso del 1985 e con le norme provinciali che demandano al PUP il ruolo di un corretto governo del territorio, per finire con il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 e con il Codice dell’urbanistica e dell’edilizia – LP 15/2015.
Sorprende che figure professionali esperte in giurisprudenza siano pronte a snocciolare elenchi di norme di settore per sostenere la compatibilità dell’intervento proposto con la destinazione dell’area e -deliberatamente o meno- si dimentichino dell’articolo 9 della Costituzione Italiana, tralasciando di citare, e soprattutto di rispettare, proprio uno degli articoli fondativi del nostro ordinamento (parliamo di un articolo compreso tra i primi dodici, ovvero quelli definiti “Principi fondamentali” della Costituzione), che si colloca nelle “tutele primarie” e che riconosce il valore del PAESAGGIO, dichiarandone la necessità di conservazione e tutela e la preminenza rispetto a qualsiasi altro aspetto (economico, tecnologico, ecc.) nell’interesse di tutti i cittadini e dell’intera società.
L’art. 38 del PUP che disciplina attività e interventi eccezionalmente ammessi nelle aree di pregio non è desueto. Le Leggi non scadono come le conserve o i sott’oli!
Il PAESAGGIO è una delle principali risorse, innanzitutto sostanziali e culturali ma anche economiche, dei nostri territori. Il PAESAGGIO è un BENE COLLETTIVO, una ricchezza che appartiene a TUTTI I CITTADINI. Non può essere messo in secondo piano rispetto a qualsiasi altra esigenza gestionale, non può venire depauperato per necessità di ordine funzionale. Va invece rispettato e valorizzato, anche in una aggiornata visione di sviluppo ecosostenibile che valuti tutte le possibili componenti interessate dai programmi d’intervento (economia, industria, agricoltura, cultura …).
I pannelli fotovoltaici costituiscono una delle soluzioni più diffuse per la fornitura di energia rinnovabile, ma la loro installazione deve rispettare regole che salvaguardino il territorio.
Urge mettere fine ad un’invasione insostenibile del paesaggio, che in ogni regione d’Italia è unico, conforma l’identità territoriale dei cittadini e costituisce un’immensa ricchezza.
Ricordiamo anche che dai rapporti sullo stato del territorio e dell’ambiente (si vedano le recenti pubblicazioni di ISPRA) emerge in modo chiaro e inequivocabile che abbiamo degradato troppo e d’ora in poi non basta agire con azioni di tutela, ma bisogna avviare azioni di ripristino, a difesa non solo del PAESAGGIO, ma anche della BIODIVERSITA’. A febbraio 2024 il Parlamento europeo ha approvato la Nature Restoration Law, una legge che obbliga i Paesi membri a ripristinare tutti gli ecosistemi danneggiati entro il 2050. Dove ripristinare significa prevenire, fermare e invertire il degrado della biodiversità. E coprire di pannelli fotovoltaici ettari di coltivazioni agricole non favorisce affatto il mantenimento della BIODIVERSITA’.
Concludiamo con un chiaro invito a favore dell’incentivo alla produzione di energia rinnovabile ma, nel caso dei pannelli fotovoltaici, la loro unica collocazione consona è quella SUI TETTI, sulle ampie superfici “neutre” e già impermeabilizzate che il nostro territorio può mettere a disposizione: le coperture dei complessi industriali e artigianali, gli edifici scolastici, del terziario, le strutture di ombreggiatura dei parcheggi e degli autogrill, ecc.
Italia Nostra Sezione di Trento
Il Consiglio direttivo
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