Osservazioni al disegno di Legge n. 59 – Modificazione Legge provinciale per il governo del territorio 2015

In data 9 giugno 2025, le Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Montain Wilderness, WWF, sono state invitate presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, per presentare le loro osservazioni in merito al disegno di Legge n. 59 (proponente assessore Gottardi), come indicato nel titolo.

Le associazioni si sono presentate alla discussione ed hanno redatto un documento comune in cui precisano le criticità del disegno di legge, che proponiamo qui di seguito:

Spett.le

Terza Commissione Permanente
Provincia Autonoma di Trento
organi.assembleari@consiglio.provincia.tn.it

Trento, 9 giugno 2025

OGGETTO: Osservazioni delle Associazioni di Protezione Ambientale al disegno di legge 13 maggio 2025, n. 59/XVII “Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015”

La preoccupazione che le Associazioni di Protezione Ambientale ritengono opportuno rappresentare a codesta Commissione, relativamente ai contenuti del disegno di legge n.59/XVII, riguarda il tema delle distanze tra fabbricati e più precisamente la possibilità di prevedere distanze tra fabbricati inferiori a quelle prescritte dal DM 1444/1968.

E’ oramai assodato, alla luce di quanto più volte affermato dalla Corte Costituzionale, che il tema delle distanze tra costruzioni attiene all’ordinamento civile e non all’ordinamento urbanistico. Ciò comporta che il legislatore regionale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano non può dettare disposizioni in contrasto con la normativa nazionale.

Visti i contenuti del disegno di legge in oggetto, la nostra preoccupazione non riguarda solo i rischi cui vengono esposti i comuni, gli operatori economici, i progettisti e i cittadini, laddove si approvassero norme prive della necessaria legittimità, la nostra preoccupazione riguarda anche l’ennesima forzatura al quadro normativo che disciplina la pianificazione urbanistica comunale, mediante l’introduzione di una subdola forma di deroga alle distanze tra fabbricati (art. 60-bis comma 2) il cui rischio, in assenza di uno strumento di tipo unitario così come richiamato al comma 3 dell’articolo 60-bis, è anche quello di veder compromettere sia l’assetto che le condizioni di vivibilità di “specifiche aree territoriali”.

Quanto disciplinato nel disegno di legge, con riferimento al tema della distanza tra fabbricati, riguarda tre diverse tipologie d’intervento:

  1. la sopraelevazione di sottotetti negli insediamenti storici e negli insediamenti storici sparsi (nuovo articolo 60-bis comma 4)
  2. la sopraelevazione degli edifici esistenti al di fuori degli insediamenti sparsi (articolo 60-bis comma 5)
  3. nuove previsioni degli strumenti urbanistici comunali (articolo 60-bis comma 2).

Relativamente alla possibilità di prescindere dalle distanze di cui al DM 1444/68 per la sopraelevazione di edifici esistenti, va considerato quanto disposto dall’articolo 2-bis comma 1 del DPR 380/2001, introdotto con il c.d. decreto legge “Salva Casa”, in particolare laddove precisa “resta fermo quanto previsto dalle norme regionali più favorevoli[1]. Ne consegue, quindi, che in ragione delle condizioni poste dal legislatore per l’applicazione della deroga, il perimetro della ragionevole operatività della novella all’articolo 2-bis del DPR 380/2001 è stato da più parti individuato nella – sola – sopraelevazione dell’edificio lungo le pareti perimetrali.

Pertanto, se relativamente alla sopraelevazione dei sottotetti, pare si possano intravedere nella norma introdotta dal “Salva casa” spazi di azione per il legislatore regionale/provinciale, la deroga alle distanze tra fabbricati di cui tratta l’articolo 60-bis, comma 2, riferita ad ambiti non assoggettati a pianificazione attuativa, rimane invece confermata quale materia sottratta alla competenza delle regioni/provincie a statuto autonomo.

Sottolineato, tra l’altro, come la Relazione illustrativa del disegno di legge non si preoccupi di spendere qualche parola per argomentare la scelta operata, ma semplicemente si limita a riferire che “Si prevede la possibilità per i comuni, nel rispetto delle distanze minime individuate dal codice civile, di prevedere nei propri strumenti di pianificazione distanze inferiori tra i fabbricati”, pare opportuna una veloce disamina di questa norma.

In primo luogo non sfugge come la stessa sia una “libera interpretazione” di quanto previsto dall’articolo 2-bis del DPR 380/2001, che così recita:

“1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.”.

In secondo luogo è nostra opinione che il richiamo -più o meno fedele- di una norma, presupponga una attenta valutazione della stessa. Ora, per quanto riguarda l’articolo 2-bis del DPR 380/2001 è noto come lo stesso abbia presentato fin dalla sua emanazione problematiche interpretative in quanto sembra indicare la possibilità di deroghe a tutte le previsioni del DM 1444/1968 senza specifiche limitazioni. Inoltre, le deroghe sono legate alla “definizione o revisione di strumenti urbanistici”, senza una chiara indicazione delle circostanze in cui possono essere applicate, come gli interventi diretti in attuazione del piano urbanistico generale.

Tant’è che la giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa, ha interpretato in modo restrittivo l’articolo 2-bis, limitandone l’applicazione alle disposizioni incluse nei piani urbanistici attuativi, ciò in considerazione del fatto che per quanto riguarda il tema delle distanze -come già ricordato- la Corte Costituzionale ha statuito che le distanze attengono all’ordinamento civile, mentre per quanto riguarda le altre previsioni del DM 1444/1968 queste non possono essere modificate fintantoché non venga modificato l’art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii. (che qualifica i limiti edilizi inderogabili anche da parte delle leggi successive che non agiscano, contestualmente, sulla norma qualificante).

Secondo le scriventi Associazioni, quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 60-bis, non farà altro che generare disorientamento nei comuni e sicuri contenziosi laddove trovasse applicazione. E’ nostra opinione che il comma 2 dell’articolo 60-bis debba essere stralciato.

Infine, tornando al tema della sopraelevazione di edifici esistenti al di fuori degli insediamenti sparsi, in particolare a quanto disciplinato dall’articolo 110 bis, si esprime perplessità in merito alla formulazione della norma, dove oltre all’indicazione della dimensione massima di sopraelevazione in corrispondenza dell’imposta del tetto, si precisa anche che la sopraelevazione è ammessa “nella misura sufficiente per il raggiungimento dell’altezza minima utile”.  A nostro parere questa seconda condizione rischia di creare problemi applicativi, in ragione del fatto che l’altezza minima utile nei sottotetti può variare a seconda della destinazione dei locali e in ragione dell’altezza media ponderale originaria. Per tale ragione pare preferibile mantenere la sola condizione riferita alla dimensione massima di sopraelevazione in corrispondenza dell’imposta del tetto.

Italia Nostra – sezione trentina

Lagambiente – circolo di Trento

Mountain Wilderness Italia

WWF Trentino-Alto Adige


[1] A tal proposito è utile richiamare quanto precisato nelle “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa)” predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dove si precisa (D4.1.1) che: “per quelle Regioni che non si sono dotate di tale disciplina, la norma in esame è volta a stimolare l’adozione di una normativa in materia di recupero di sottotetti, ciò sempre nell’ottica di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa.”.

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